L'AUGUSTA PERDE IL RICORSO Di seguito riportiamo le decisioni che il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 11/05/2009, ha adottato in merito alle gare dei playoff Under 21 (gara d’andata dei quarti di finale) andate in scena lo scorso 10 Maggio RECLAMI. AUGUSTA F.C.–NAPOLI CALCIO A 5. Reclamo preposto dalla società AUGUSTA F.C. avverso l'esito della gara AUGUSTA F.C.-NAPOLI CALCIO A 5.Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondo la prescritta procedura dei termini abbreviata, rileva: con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia disposta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 prevista dall'art. 17, co. 5, lett. a) del C.G.S. e ulteriore comminatoria prevista dall’art.18 lett. g) del predetto C.G.S., per aver schierato, nell'incontro in questione, il calciatore GARCIA PEREIRA LEANDRO in posizione irregolare in quanto non in regola con il limite di partecipazione indicato negli allegati e nelle specifiche di cui al C.U. n° 1 del 04.07.2008 della Divisione Calcio a Cinque. Il ricorso è infondato e va respinto. Il calciatore GARCIA PEREIRA LEANDRO risulta essere stato tesserato dal 21/04/2006 per la società CIRCOLO LAVORATORI TERNI e, successivamente, a partire dal 17/12/2008, con la società NAPOLI CALCIO A 5. Nel periodo in cui ha militato per la società CIRCOLO LAVORATORI TERNI ha disputato con la prima squadra 8 incontri mentre nel Campionato Nazionale Under 21 ha preso parte a 4 gare. Successivamente, trasferito nelle file della società NAPOLI CALCIO A 5 ha disputato con la prima squadra 21 incontri e nel Campionato Nazionale Under 21 ha preso parte a 15 gare. Le due società per le quali è stato tesserato hanno partecipato al Campionato Nazionale Under 21 in due gironi diversi per i quali è stato previsto in calendario un numero di giornate di gara differenti. Considerato che l’atleta ha preso parte fino alla data di trasferimento del 17.12.2008 a tutte le gare svolte dalla società CIRCOLO LAVORATORI TERNI nel Campionato Nazionale Under 21 e che, successivamente a tale data ha disputato con la società NAPOLI CALCIO A 5 tutti gli incontri disputati dalla società nel Campionato Nazionale Under 21, risulta che il medesimo calciatore ha preso parte al 100% degli incontri svolti nel Campionato Nazionale Under 21 con le squadre di appartenenza nel periodo di rispettivo tesseramento. P.Q.M. Visti gli artt. 17 co. 5 e 18, lett. g) del C.G.S. ed il C.U. n° 1 del 04.07.2008 della Divisione Calcio a Cinque, decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro AUGUSTA F.C. - NAPOLI CALCIO A 5: 3-6; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’ - AMMENDA € 50,00 AUGUSTA F.C. - Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr ETZI ROBERTO (BASILEA CALCIO A 5)
AMMONIZIONE II infr DALLONDER ALEXANDER GLACY (AUGUSTA F.C.) BORRUTO CRISTIAN ALEJAN (NAPOLI CALCIO A 5)
AMMONIZIONE I infr CUZZOLINO LEANDRO ESTEBAN (ARZIGNANO GRIFO C 5) BELEM THIAGO (AUGUSTA F.C.) FENU MARCO (BASILEA CALCIO A 5) SCHACKER JEAN MICHEL (BRILLANTE CALCIO A 5) MAHER MOHAMMED (CALCIO A CINQUE TORINO)
http://www.divisionecalcioa5.it/comunicati/ufficiali/Under21/Comunicato%20Ufficiale%20677%20-%2011.05.09.pdf
Ufficio Stampa Divisione Calcio a 5
|